19 marzo 2015

Inserimenti lavorativi anche per chi non trova lavoro

Inserimenti lavorativi di cittadini in difficoltà attraverso l’affidamento di contratti per la fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali di tipo B, iscritte nell’elenco comunale. 
La Giunta ha modificato i criteri delle delibera già assunta il 6 dicembre 2012, dando maggiore rilevanza al progetto sociale e ampliando la platea di soggetti che ne possono usufruire. “Riteniamo necessario - è la motivazione dell’Amministrazione - procedere all’integrazione e modifica dei criteri per un miglior raggiungimento degli obiettivi finalizzati all’affidamento dei diversi servizi”.

La normativa prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano stipulare convenzioni direttamente con cooperative sociali, in deroga al Codice degli Appalti, per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Da ciò anche la Regione Lombardia sostiene il processo di affidamento di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione alle cooperative sociali definendo in un proprio atto una serie di ‘Indirizzi in materia di affidamento dei servizi e convenzioni tra Enti pubblici e cooperative sociali’.

L’inserimento della clausola sociale all’interno dell’appalto genera per la Pubblica Amministrazione una valore aggiunto: quello di perseguire un obiettivo di coesione sociale consentendo a persone destinate a processi di esclusione di essere socialmente integrate. Inoltre la possibilità, per le persone svantaggiate, di percepire un reddito favorisce la sua uscita dal sistema di welfare pubblico generando risparmio per la collettività. 

L’Amministrazione comunale ritiene che, accanto alle tipologie di svantaggio individuate all’articolo 4 della legge 381/91 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione) vadano considerate le situazioni richiamate all’articolo 2 del decreto legislativo 276/2003 dove si definisce ‘lavorare svantaggiato’ qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro ai sensi del Regolamento della Commissione Europea. 

I beneficiari della clausola sociale verranno individuati e segnalati dai servizi sociali del Comune: solo attraverso il filtro dei servizi sarà infatti possibile individuare le situazioni che necessitano realmente di un inserimento supportato, stabilendo anche le relative priorità e, in accordo con il Servizio di Inserimento Lavorativo dell’Azienda Sociale del Cremonese, gli eventuali strumenti di mediazione all’inserimento.

Le cooperative di tipo B presenti nell’elenco comunale possono presentare offerte che contengano progetto sociale (valutazione massimo 45 punti), progetto tecnico (valutazione massimo 45 punti) e prezzo (valutazione massimo 10 punti). Il progetto sociale contiene le specifiche indicazioni e gli impegni della cooperativa rispetto all’inserimento lavorativo. 

Sono stati stabiliti i criteri per la valutazione del progetto sociale e i competenti della commissione aggiudicatrice. Al Settore Politiche Sociali è demandata l’attività di monitoraggio e controllo degli inserimenti lavorativi effettuati attraverso la clausola sociale, avvalendosi dell’Equipe di Coordinamento Inserimenti Lavorativi (Ecil).

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...